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Indice
a) Premessa
b) Nozione di pacchetto turistico
c) Fonti legislative
d) Prenotazioni
e) Pagamenti
f) Prezzo e relative variazioni
g) Recesso del Cliente
h) Sostituzioni
i) Annullamento del pacchetto turistico
l)Chiarimenti in materia di recesso
m) Obblighi dei partecipanti
n) Particolari esigenze del Cliente
o) Classificazione alberghiera
p) Responsabilità dell'Organizzatore
q) Limiti del risarcimento
r) Obbligo di assistenza
s) Reclami e denunce
t) Assicurazione contro le spese di annullamento e copertura assicurativa integrativa
u) Fondo di garanzia
v) Foro competente/clausola compromissoria
z) Condizioni generali del contratto di vendita di singoli servizi turistici
a) Premessa
BERTONVIAGGI offre un servizio di informazione su viaggi e vacanze proposti dai maggiori tour operator con i quali Berton viaggi ha precedentemente preso accordi di vendita. Il Servizio di Agenzia di Viaggi è svolto tramite l' Agenzia di Viaggi e Turismo avente come ragione sociale emy viaggi s.a.s titolare della licenza Nr 123944 rilasciata dalla Provincia di Savona.
b) Nozione di pacchetto turistico
Ai sensi dell'art. 2.1 D.Lgs. n.111 del 17.3.1995 (attuazione della direttiva 90/314/CEE) i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso', risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)trasporto;
b)alloggio;
c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscono parte significativa del 'pacchetto turistico'.
c) Fonti legislative
Il contratto relativo ai programmi aventi per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia per oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27.12.1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 nonchè dal D.Lgs. 111/95.
d) Prenotazioni
La domanda di prenotazione del pacchetto turistico dovrà essere effettuata seguendo l'iter procedurale indicato , previa esatta e completa compilazione di tutti i formati proposti. L'accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, nel momento in cui il Cliente, previo pagamento, abbia ricevuto risposta di riconferma della prenotazione dall'Agenzia con conseguente informazione sulla consegna dei documenti di viaggio. Con l'invio della richiesta impegnativa a prenotare il Cliente autorizza espressamente e irrevocabilmente l'Agenzia di Viaggi Berton Viaggi a confermare a sua volta al fornitore, Organizzatore dei viaggi, la prenotazione. In mancanza della riconferma finale dell'Agenzia, l'operazione è da intendersi nulla. I documenti di viaggio vengono consegnati, di norma, al Cliente in aeroporto o in altro luogo di partenza da parte degli addetti del Tour Operator Organizzatore del Viaggio . Il Cliente riceve via e-mail o via fax dall'Agenzia una precisa informativa di convocazione, con indicati gli orari di convocazione presso l'aeroporto, o stazione ferroviaria, porto marittimo, dove avverrà la consegna fisica dei documenti di viaggio. Berton Viaggi, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al Cliente, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 111/95, copia del contratto solo dopo la conferma finale del viaggio da parte dell'Organizzatore dello stesso. Si dà atto che l'Agenzia : Berton Viaggi ha, nei confronti dell'Organizzatore, la veste giuridica di Intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV, nonchè di Venditore ex art.4 D.Lgs. 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente come mandatario del suo Cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione on line, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
e) Pagamenti
In regime di prenotazioni con largo anticipo, di norma superiore ai sessanta giorni antecedenti la data della partenza, verrà data istruzione al cliente circa il pagamento di un acconto che assumerà valore di caparra confirmatoria in acconto sul maggior importo dovuto così come previsto dal disposto dell'articolo 1385 del codice Civile e con le limitazioni previste dal disposto di cui all'art. 7 lett. D del D. lgs. N°111/95. In questo caso l'acconto verrà corrisposto immediatamente dal Cliente ed il saldo, salvo nuove disposizioni, verrà saldato nei modi e termini che verranno comunicati dall'Agenzia, comunque sempre prima della data di partenza. Gli acconti ed il saldo come sopra determinati, dovranno essere corrisposti dal Cliente a Berton Viaggi sempre e non oltre trenta giorni dalla partenza. L'Agenzia li trasmetterà i pagamenti all'Organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti. Il mancato ricevimento da parte dell'Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore. Per altro l'Organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente dal Cliente alla Berton viaggi sua mandataria conformemente agli accordi conclusi tra lo stesso Organizzatore e quest'ultima.
f) Prezzo e relative variazioni
Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nelle offerte effettuate. Esso potrà essere modificato in seguito a variazioni di : - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento a quanto indicato ed alle disposizioni ed informazioni transitorie che potrebbero seguire l'iter della pratica di prenotazione. Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al cliente, eventualmente anche tramite l'Agenzia. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione di elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il Cliente che riceve una comunicazione di modifica del prezzo superiore al 10% del prezzo del pacchetto tasse escluse, avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunchè, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e dell'incidenza delle stesse sul prezzo .Per Qualsiasi variazione da parte del Tour Operator organizzatore Berton Viaggi si manleva da qualsiasi responsabilità.
g) Recesso del Cliente
Il Cliente può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo del costo del solo pachetto turistico di cui al precedente punto ed in misura eccedente il 10%; - modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal cliente;no rientra in questo punto il cambio orario volo. impossibilità di partecipare al viaggio in conseguenza di grave inadempimento dell'Organizzatore. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento prima della partenza pagando però le penali come da contratto comunicato all'agenzia Berton Viaggi dall'operatore organizzatore del viaggio in ogetto. Al fine di poter recedere dal contatto senza incombere in penali elevante si consiglia di accettare l'inserimento di un'assicurazione annullamento vedi punto (t)
h) Sostituzioni
Sostituzioni (cambio nome) applicabili dove le regole contrattuali dell'Operatore con il quale si intende prenotare lo consentano.
i) Annullamento del pacchetto turistico L'Organizzatore potrà annullare il contratto totalmente o parzialmente, per circostanze di carattere eccezionale o quando non sia raggiunto il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma. In tal caso, al Cliente spetterà il rimborso integrale delle somme versate, escluso ogni altro indennizzo.
l) Chiarimenti in materia di recesso
Gli effetti del recesso del Cliente o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dalle precedenti disposizioni, che sostanzialmente riproducono quanto disposto dagli art. 11,12 e 13 del D.lg. 111/95, nel pieno rispetto dell'equilibrio fra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter Cod. Civ., introdotto dalla L.52/96 di attuazione della direttiva 93/13 del Consiglio CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo cui 'non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizione di legge.'
m) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti dovranno chiedere precisazioni in merito alle questure o/e ai consolati di competenza nel caso avessero dubbi sulla vanità del loro documento per l'ingresso in uno dei paesi toccati dall'itinerario prenotato.Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni sopra illustrate. Il Cliente è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
n) Particolari esigenze del Cliente
Il Cliente comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari esigenze che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio. L'Organizzatore si riserva il diritto di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'Organizzatore farà pervenire quanto prima al cliente, tramiteBerton Viaggi, una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
o) Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
p) Responsabilità dell'Organizzatore
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente sia che vengano effettuate da terzi fornitori di servizi, a meno che le mancanze contestate siano imputabili al Cliente, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della prestazione dei servizi turistici, o quando l'avvenimento si riveli estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, causato da forza maggiore ovvero da circostanze che l' Organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza, ragionevolmente prevedere o risolvere quali: scioperi di qualsiasi natura, modifiche di operativi/orari di compagnie di trasporti di linea, ecc.
q) Limiti del risarcimento Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle seguenti leggi e convenzioni internazionali:
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato a L'Aja nel 1955;
la convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità dell'Organizzatore;
le previsioni del Codice Civile in quanto non derogate dalle presenti condizioni. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di '5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno previsto dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle forme di diritto vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
r) Obbligo di assistenza
L'Organizzatore è tenuto a prestare al Cliente le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Cliente per l'inadempimento da parte della Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato a L'Aja nel 1955; degli obblighi a carico di quest'ultima.
s) Reclami e denunce
Il Cliente, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19.2 D.Lgs. 111/95, deve denunciare all'Organizzatore all'atto stesso del loro verificarsi, se non immediatamente riconoscibile, entro e non oltre 10gg. lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al Cliente l' assistenza richiesta dal precedente punto q) al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente l'organizzatore dovrà provvedere, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, e garantire una sollecita risposta alle richieste del Cliente.
t) Assicurazione contro le spese di annullamento e copertura assicurativa integrativa
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare attraverso l'Organizzatore una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni al bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.
u) Fondo di garanzia
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Cliente può rivolgersi, ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 111/95, in caso di infondatezza o di fallimento da parte dell'Organizzatore o dell'Agenzia, per la tutela delle seguenti esigenze:
a)rimborso delle somme versate;
b)rimpatrio, nel caso di viaggio all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21.5. D.Lgs. 111/95.
v) Foro competente/clausola compromissoria
Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione delle presenti clausole tra il Cliente e Professional Interline World Viaggi sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. Di comune accordo, peraltro, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quanti sono le parti in causa e dalle stesse nominati, più uno che funge da Presidente, nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale dove ha sede legale l'Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell'Organizzatore deciderà ritualmente e secondo il diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
a)Disposizioni normative I contratti aventi per oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n.3 e 6; artt. da 17 a 23; artt. 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
b)Condizioni di contratto Ai contratti previsti al precedente punto a) sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici di cui al precedente punto a) ed al punto c); punto d); punto g), punto i); punto q), punto r); punto t). L'applicazione di dette clausole non determina in alcun modo la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio, ecc...) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (Venditore, soggiorno, ecc...).
c)Recesso del Cliente
Al Cliente che receda dal contratto per qualsiasi motivo purchè non imputabile aBerton Viaggi, saranno addebitate:la quota d'iscrizione, se prevista, nonchè, a titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle di seguito indicate:
I.per soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera si farà riferimento a quanto previsto al punto f) sopra descritto.
II.per servizi di solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi - Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio si farà riferimento alle condizioni previste dai vari fornitori.
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